Domanda d'iscrizione a Giudice Popolare: aggiornamento degli Albi

Il 31 luglio 2021 scade il termine per la presentazione delle domande
Il 31 luglio 2021 scade il termine per la presentazione delle domande

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari

Tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, possono presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO entro il 31 luglio 2021.

La domanda può essere consegnata:

In allegato: 

- Avviso di scadenza

- Modello di domanda

 

 

I GIUDICI POPOLARI:

In riferimento all'amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l'altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello. Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell'elenco "iscrivendi" devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune. Requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari: a) Giudici popolari di Corte d'Assise (articolo 9 L. 287/1951)- Residenza anagrafica nel Comune; - cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici - età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65 - titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 L. 287/1951) Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo. Non possono ottenere l'iscrizione agli Albi: - i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario - gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio - i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione. Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari). L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio. L'iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d'ufficio o a domanda da parte dell'interessato Le domande possono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno dispari.

Data dell'articolo: 

10 Giugno 2021