Matrimonio

Guida alla richiesta di pubblicazione di matrimonio

Requisiti

  • Uno o entrambi i futuri sposi devono essere residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia;
  • Avere compiuto 18 anni, oppure i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minorenni rilasciata per gravi motivi su istanza dell'interessato;
  • Essere liberi di stato;
  • Non essere interdetto per infermità mentale;
  • Non essere vincolato da un matrimonio precedente;
  • Non essere legati fra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi che vietano il matrimonio. Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente (vedi art. 87 del Codice Civile);
  • Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra;
  • Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; escluso i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lettera b) ed f), della legge 01/12/1970, n. 898; e nei casi in cui il matrimonio sia stato nullo per impotenza di uno dei coniugi.

 

Dove richiedere la pubblicazione di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno degli sposi.

I nubendi, al fine di evitare attese o rinvii, dovranno in precedenza prendere appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile (Comune di Ozzano dell’Emilia al n. 051791304) in merito alla data in cui verranno richieste le pubblicazioni.

Il giorno fissato per le pubblicazioni, gli sposi dovranno presentarsi presso l’Ufficio di Stato Civile muniti di Euro 16,00 (corrispondente al costo di una marca da bollo che verrà apposta attraverso il bollo virtuale) se residenti entrambi nel Comune, o di Euro 32,00 (corrispondenti al costo di due marche da bollo che verranno apposte attraverso il bollo virtuale) se residenti in Comuni diversi.

 

Documentazione civile necessaria

Nel caso di matrimonio CIVILE, con delibera di G.C. 28/2012, esecutiva, avente per oggetto “Approvazione nuove tariffe per celebrazione matrimoni civili” con decorrenza 01/07/2012, sono state stabilite le seguenti somme:

  • Euro 60,00 Iva inclusa per i matrimoni civili di cittadini residenti celebrati durante la settimana in orario di apertura degli uffici;
  • Euro 160,00, Iva inclusa per i matrimoni civili di cittadini residenti celebrati in orario di chiusura degli uffici (sabato pomeriggio dalle ore 12.00 in poi e nelle mattinate dei giorni festivi);
  • Euro 160,00, Iva Inclusa per i matrimoni civili di cittadini residenti in altri Comuni e cittadini stranieri residenti all'estero, celebrati durante la settimana in orario di apertura degli ufficiNon è loro consentita la celebrazione del matrimonio durante l'orario di chiusura degli uffici.

 

Con delibera della Giunta Comunale 96/2012 è stato approvato il nuovo testo delle "Disposizione attuative per la celebrazione dei matrimoni con rito civile" che ne permette la celebrazione in sedi esterne alla casa comunale già individuate con delibera di Giunta Comunale 91/2012.

Le tariffe per le celebrazioni nelle sedi esterne sono le seguenti:

  • Euro 488,00 Iva inclusa per i matrimoni civili di cittadini residenti;
  • Euro 610,00 Iva inclusa per i matrimoni civili di cittadini residenti in altri Comuni e cittadini stranieri residenti all'estero.

 

 

Modalità di pagamento

  1. Conto corrente postalen° 17697400 intestato a “Comune di Ozzano dell'Emilia- Servizio di Tesoreria”;
  2. Bonifico Bancario: da intestare come segue:

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 
Tesorierie Comunale INTESA SANPAOLO SpA 

Filiale di Ozzano dell’Emilia (BO)  intestazione conto : 

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA  

ABI:    03069

CAB:   36991

CIN :    J

C/C: 100000046009

IBAN:  IT21J0306936991100000046009

CODICE BIC SWIFT :    BCITITMM (per operatività con l’estero)

 

Il pagamento può avvenire In contanti o con Bancomat presso l'ufficio URP del Comune di Ozzano dell'Emilia.

 

NB: È obbligatorio indicare la causale del versamento “Matrimonio del (gg/mm/aaaa) di (cognomi e nomi dei nubendi)”.
Verrà rilasciata regolare fattura a seguito di pagamento avvenuto, pertanto serve il nominativo scelto per l'intestazione (solitamente utilizziamo quello che effettua il pagamento) l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale.
La casuale per i versamenti con bonifici o con conto corrente postale è obbligatoria ai fini dell'identificazione del versamento. 

 

Nel caso di matrimonio CONCORDATARIO, all'atto della domanda di pubblicazioni si dovranno presentare:

  • La richiesta di pubblicazioni rilasciata dal Parroco;
  • Nel caso di culti acattolici, richiesta del Ministro di Culto.

 

Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).

 

Avvertenze 

I documenti hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

L’atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno 8 giorni; va affisso sia nel Comune dello sposo che in quello della sposa. Durante questo periodo può essere proposto con ricorso al presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione (che fissa con decreto la comparazione delle parti davanti al collegio), da chi ne ha facoltà, l’atto di opposizione al matrimonio che deve essere notificato all'Ufficiale dello Stato Civile nelle forme della citazione.

Gli aventi facoltà di fare opposizione al matrimonio sono: i genitori, ovvero il tutore o curatore ed in mancanza di questi,subentrano gli altri ascendenti (i nonni) e i collaterali entro il terzo grado (i fratelli e gli zii).

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni (6 mesi) successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta (Art. 99 codice civile).

 

Casi particolari

 

1. Impossibilità di ottenimento dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita

A colui che non venisse rilasciato l'estratto per riassunto dell'atto di nascita perché nato all'estero (senza trascrizione dell'atto di nascita in Italia) dovrà produrre in sostituzione l'atto di notorietà rilasciato dalla Pretura competente nel territorio di residenza. A tal fine si consiglia di prendere appuntamento telefonico con la Cancelleria della Pretura che provvederà altresì a dare le ulteriori istruzioni.

 

2. Nubendo minorenne

È indispensabile l'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale per i Minorenni competente nel territorio. Per il suo ottenimento e necessario:

  • Chiedere appuntamento telefonicamente; 
  • Redigere domanda in carta legale e allegare a questa l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del minore richiedente; il certificato di residenza del minore richiedente (in bollo); eventuali documenti dai quali si possa accertare la maturità psicofisica ed i gravi motivi (diplomi o pagelle scolastiche, attestazione del datore di lavoro, responso delle urine per gravidanza, ecc.) da concordare al momento dell'appuntamento; 
  • È richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento. 

 

3. Nubendo divorziato o di stato libero per matrimonio annullato

Oltre ai documenti di rito, necessita la copia integrale dell'atto di matrimonio precedentemente contratto, richiesta d'ufficio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.

 

4. Nubendo vedovo

Oltre ai documenti di rito, necessita anche la copia integrale dell'atto di morte del coniuge precedente, richiesta d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso del coniuge precedente.

 

5. Nubendo straniero

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'Autorità competente del proprio Paese (di cui all'art. 116 del Codice Civile italiano) dalla quale risulti che giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio. L'Autorità competente straniera può essere il Console straniero in Italia o altra autorità dello Stato di appartenenza del nubendo. Bisogna poi presentare un documento attestante la regolarità di soggiorno nel territorio italiano.

È necessario, inoltre, che risultino le generalità dello straniero/a e l’indicazione che il medesimo può contrarre matrimonio all’estero con l’altro cittadino/a del quale pure debbono essere riportate le complete generalità. Tale documento, se rilasciato nella lingua dello Stato di appartenenza, va debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla nostra Ambasciata o Consolato; se rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata straniera in Italia, già redatto in lingua italiana, deve essere legalizzata dalla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Bologna.

Sono esclusi dalla legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari aderenti a specifiche convenzioni.

Lo straniero che abbia acquisito la condizione di rifugiato necessita apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i Rifugiati (O.M.U.).

L’apolide necessita la documentazione con la quale l’interessato dimostri di essere apolide, oltre alle certificazioni possibili relative alla nascita ed alle dichiarazioni dell’interessato concernenti la propria capacità matrimoniale.

 

Impedimenti alla celebrazione del matrimonio

L'Art. 87 del Codice Civile dispone che non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. 1. Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
  2. 2. I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  3. 3. Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. 4. Gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva;
  5. 5. Gli affini in linea collaterale di secondo grado;
  6. 6. L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. 7. I figli adottivi della stessa persona;
  8. 8. L'adottato e i figli dell'adottante;
  9. 9. L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

 

I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all'affiliazione. Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Nel caso i nubendi si trovassero in una delle condizioni di cui sopra, dovranno avvertire quanto prima l'Ufficiale dello Stato Civile il quale provvederà a dare gli opportuni suggerimenti per l'ottenimento della eventuale dispensa.

 

Scelta del regime nei rapporti patrimoniali 

Il regime nei rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della Comunione dei beni (Art. 159 C.C.). Si riportano di seguito le principali voci costituenti oggetto della comunione dei beni (Artt. 177-178 C.C.):

  • Acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  • Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Non costituiscono oggetto della comunione (Art. 179 C.C.) e restano di proprietà individuale:

  • I beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o titolare di un diritto di godimento;
  • Beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazioni o successione se non è specificato che sono attribuiti alla comunione;
  • Beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • Beni che servono alla professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. 

 

Se gli sposi intendono invece scegliere il regime della Separazione dei beni lo devono dichiarare all'Ufficiale dello Stato Civile o al Ministro di culto (cattolico od acattolico) celebrante, prima della celebrazione del matrimonio.

Dopo la celebrazione del matrimonio le convenzioni possono essere mutate soltanto con atto notarile.

 

Residenza degli sposi

Il coniuge che in seguito al matrimonio va ad abitare presso l’altro o gli sposi che si trasferiscono in una nuova abitazione hanno l’obbligo di farne dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe entro 20 giorni.
Se si trasferisce la residenza in altro Comune la dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all’Ufficiale d’Anagrafe del nuovo Comune.

          Note: 

          Servizi Demografici

          Il servizio riceve dal lunedì al sabato previo appuntamento, da concordarsi presso il centralino.
          Durante i mesi di luglio e agosto l'apertura pomeridiana del lunedì e di tutta la giornata di sabato viene sospesa.
          Per decessi o denunce di nascita (al di fuori dell'orario d'ufficio) tel. 3204393254

          Indirizzo: Via della Repubblica, 10
          Telefono: 051791304 fax 051/797951
          E-mail: anagrafe@comune.ozzano.bo.it