Accesso civico semplice e generalizzato

Accesso civico semplice

Concernente dati, documenti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria [Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013].

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell'Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale. 
La richiesta è gratuita e può essere presentata tramite posta elettronica all'ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti.
In caso di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può ricorrere al Segretario Generale, Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza Marco Carapezzi.

 

 

Accesso civico generalizzato

Concernente dati e documenti ulteriori [Artt. 5, comma 2 e 5 bis, D.Lgs. n.33/2013].

È previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.
L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

Modalità di presentazione

  • A mezzo posta o fax presso gli uffici che detengono l'atto o il dato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici; 
  • Per via telematica.

 

In caso di richiesta telematica si dovranno osservare le seguenti modalità:

  • Sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  • Trasmissione mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  • Sottoscrizione e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità.

 

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro il termine di 20 giorni.

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