Matrimonio con rito acattolico

Elenco dei culti ammessi e regolati dalla legislazione italiana e giuda alla richiesta di pubblicazione

Modalità

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con rito acattolico devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, che provvederà ad eseguire le pubblicazioni di matrimonio (vedere la sezione “Matrimonio”).
Trascorso il termine previsto verrà rilasciato il certificato di "nulla osta alla celebrazione del matrimonio" che dovrà essere consegnato al celebrante incaricato.
Una volta avvenuta la celebrazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede, su richiesta del ministro di culto celebrante, alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile.
Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione dello stesso.

È dunque obbligatorio:

  • Il rilascio nulla osta da parte dell'Ufficiale di Stato Civile;
  • L'atto di matrimonio consegnato dal Ministro di Culto celebrante;
  • Per il matrimonio con rito previsto dal culto delle Assemblee di Dio in Italia (ADI), il documento comprovante che il Ministro di Culto, indicato dai nubendi per la celebrazione del matrimonio, è quello certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

 

 

Culti acattolici regolati dalla legislazione italiana

 

  • Tavola Valdese [L. 449/1984];
  • Chiese Avventiste del settimo giorno [L. 516/1988];
  • Assemblee di Dio in Italia (ADI) [L.517/1988];
  • Unione delle Comunità Ebraiche in Italia [L. 101/1989 Art. 14];
  • Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova [L. 1159/1929 Artt. 7 e segg.];
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia [L. 101/1989 Art. 14];
  • Chiesa Evangelica Luterana d'Italia [L. 520/1995 Art. 13];
  • Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale [L. 126/2012];
  • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni [L. 127/2012];
  • Chiesa Apostolica in Italia [L. 128/2012];
  • Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha [L.246/2012].

Note: 

Servizi Demografici

Il servizio riceve dal lunedì al sabato previo appuntamento, da concordarsi presso il centralino.
Durante i mesi di luglio e agosto l'apertura pomeridiana del lunedì e di tutta la giornata di sabato viene sospesa.
Per decessi o denunce di nascita (al di fuori dell'orario d'ufficio) tel. 3204393254

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