Cambio di Residenza - Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente

Dal 1 febbraio 2022 è attivo il servizio "Richiedi un cambio di Residenza online" messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Dal 1 febbraio 2022 è attivo il servizio "Richiedi un cambio di Residenza online" messo a disposizione dal Ministero dell'Interno. Per sapere come fare clicca qui

 

Il cittadino che intende chiedere il trasferimento della residenza da un altro Comune italiano, o da uno Stato straniero, deve presentare la documentazione richiesta (vedi allegati) all'ufficio anagrafe PREVIO APPUNTAMENTO.

A seguito della ricezione della dichiarazione di residenza correttamente compilata, l'Ufficio Anagrafe provvede ad una prima iscrizione in Anagrafe entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione stessa, ed avvia tutti i controlli e le richieste necessarie per il suo perfezionamento. Il termine finale entro il quale si deve concludere il procedimento è di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di residenza. Allo scadere dei 45 giorni ed in mancanza di comunicazioni contrarie da parte dell'Ufficio procedente, l'iscrizione in anagrafe è confermata e valida a tutti gli effetti.

Requisiti

Avere dimora abituale (residenza) in idoneo alloggio nel territorio comunale.

Non è quindi permesso eleggere a propria dimora abituale un luogo:

  • ove non si sia già dimoranti stabilmente
  • che non presenta le caratteristiche minime di idoneità alla dimora (es. cantiere aperto, manzanza di utenze elettriche/acqua, mancanza di mobilio ecc.)

Modalità di presentazione

Presentazione/invio della dichiarazione in forma cartacea:

In questo caso il modulo deve essere compilato interamente e deve essere firmato sia dal dichiarante, sia delle altre persone maggiorenni.

La copia cartacea, debitamente compilata in ogni sua parte a pena di irricevibilità, può essere presentata:

  • presso l'Ufficio Anagrafe, previo appuntamento tramite mail o telefonicamente, nei giorni MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 09:00 alle 12:30 (martedì anche 15-17),  in questo caso è necessario allegare le copie dei documenti di identità di TUTTE LE PERSONE citate nel modulo;
  • tramite posta ordinaria, avendo cura di inserire le copie dei documenti di identità di tutti i soggetti citati (compreso il dichiarante).
  • fissando un appuntamento tramite mail o telefonicamente con l'Ufficio Anagrafe per coloro che desiderino la presenza dell'operatore o che presentino situazioni complesse.

Presentazione/invio della dichiarazione in forma elettronica e/o con firma digitale:

In questo modo è possibile inviare una la modulistica debitamente compilata ed in formato PDF nei seguenti modi:

  • scansionando il modulo, gli eventuali allegati e tutti i documenti di identità dei soggetti citati ed inviando il tutto per posta elettronica all'indirizzo  anagrafe@comune.ozzano.bo.it  
  • firmando digitalmente il/i modulo/i (da parte di tutti gli individui adulti) ed inviando il tutto all'indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.ozzano.bo.it;
  • scansionando il modulo, gli eventuali allegati e i documenti di identità dei soggetti citati ed inviandolo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del dichiarante, all'indirizzo comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Altre specifiche o informazioni

Il Responsabile del Procedimento è l'Ufficiale di Anagrafe che prende in carico la richiesta e che segue la pratica. Il suo nominativo verrà comunicato al momento dell'avvio del procedimento.

In caso di contenzioso sono competenti il Prefetto o il Giudice Ordinario.

Altri eventuali adempimenti di competenza del cittadino (ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO)

Si consiglia di dare comunicazione dell'avvenuto cambiamento di residenza/indirizzo a:

  • Poste Italiane
  • Banche
  • Compagnia di assicurazione dei veicoli intestati
  • Datore di lavoro o Camera di commercio se lavoratore autonomo (in questo caso la comunicazione va fatta entro 30 gg.)
  • ASL territorialmente competente;
  • TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti) eventuale disdetta nel comune di precedente residenza ed evenutale iscrizione/variazione, i moduli sono reperibili al seguente link:http://www.comune.ozzano.bo.it/entrate-e-tributi
  • iscrizione in Anagrafe Canina (presso l'URP) degli animali domestici eventualmente posseduti. Per maggiori informazioni:http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/animali-domestici/anagrafe-canina
 

 


 

Cambio/variazione di indirizzo all'interno del Comune

Questo procedimento consente ai residenti di Ozzano dell'Emilia di variare la residenza pur rimanendo all'interno del Comune di Ozzano. Si tratta quindi di una pratica riservata a coloro che pur cambiando la residenza, restano comunque nel territorio ozzanese.

A seguito della ricezione della dichiarazione di residenza correttamente compilata, l'Ufficio Anagrafe provvede ad una prima iscrizione in Anagrafe entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione stessa, ed avvia tutti i controlli e le richieste necessarie per il suo perfezionamento. Il termine finale entro il quale si deve concludere il procedimento è di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di residenza. Allo scadere dei 45 giorni ed in mancanza di comunicazioni contrarie da parte dell'Ufficio procedente, l'iscrizione in anagrafe è confermata e valida a tutti gli effetti.

Requisiti

Essere già residente in Ozzano dell'Emilia e volere variare la propria residenza in luogo appartenente sempre al Comune di Ozzano dell'Emilia.

A tale proposito si ricorda che non è permesso eleggere a propria dimora abituale un luogo:

- nel quale non si sia già dimoranti stabilmente
- che non presenta le caratteristiche minime di idoneità alla dimora (es. cantiere aperto, manzanza di utenze elettriche/acqua, mancanza di mobilio ecc.)

Modalità di presentazione

Le modalità di presentazione sono le medesime previste per il procedimento di immigrazione anagrafica (vedi procedimento Cambio di residenza)

 

Obbligo di denuncia per cessione fabbricato

Definizione

  NORMATIVA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191 (Gazz.Uff. 19 maggio 1978, n. 137) – D.Lgs 23/2011 e DL 70/2011 conv. Con L. 106/2011 – Circ.Min.Int.557/2011 – D.L. 79/2012 – Circolare Min. Int. 557/2012

 Chiunque cede (1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna (2) dell’immobile (3), la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario (4).

(1) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

(2) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla

consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

(3) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

 (4) La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell’apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l’immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l’immobile è situato.

(5) La comunicazione non è più dovuta in caso di contratto di comodato d'uso o di contratto di locazione o compravendita ad uso abitativo se registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

 Si precisa inoltre che la comunicazione di cessione fabbricato deve essere presentata, nei casi previsti, anche nel caso in cui l'immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.

 Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,90 a € 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Municipale del Comune ove si trova l’immobile. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a € 206,00. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.

Modalità di presentazione

La comunicazione può essere effettuata per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente presso il Comune di Ozzano dell'Emilia Via della Repubblica 10 – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Si veda il modulo allegato

Note: 

Servizi Demografici

Indirizzo: Via della Repubblica, 10

Orari: Il servizio riceve dal lunedì al sabato previo appuntamento,.
Durante i mesi di luglio e agosto l'apertura pomeridiana del lunedì e di tutta la giornata di sabato viene sospesa.

Telefono: 051791378/304 - fax 051/797951

E-mail: anagrafe@comune.ozzano.bo.it

Contatti:

Responsabile Servizi Demografici Statistici ed Elettorali - Leva Barbara Zigiotti