Accertamento con adesione

E’ il procedimento di accertamento di entrate tributarie comunali che può essere definito con l’adesione del contribuente, un istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, che si manifesta come espressione di collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.  

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi che concerne la semplice correzione di errori materiali e formali che non incidono sulla determinazione del tributo.

Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni così dette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

L’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione è disciplinato dal Regolamento adottato con atto di Consiglio Comunale n. 139 del 17.12.1998 e successive modificazioni.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell’Ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

La presentazione dell’istanza, se riferita ad accertamenti sostanziali e che incidano sulla determinazione del tributo, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il funzionario responsabile del tributo formula l’invito a comparireanche a mezzo telefax, in via telefonica o telematica.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste del contribuente di differimento della data di comparizione indicata nell’invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

L’iniziativa del contribuente è esclusa nel caso in cui l’Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con esito negativo.

L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo, nel quale sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione dell’accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell’atto stesso.

Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento. L’Ufficio, dopo il ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

L’accertamento con adesione, perfezionato con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto stesso, delle somme dovute e con le modalità indicate, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo il caso di esercizio di ulteriore attività accertativa, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Se l’adesione è conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all’accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione ad un terzo. 

Requisiti

Il contribuente, nei casi in cui riceva un avviso di accertamento relativo a tributi comunali (non preceduto da alcun invito per la definizione di accertamento con adesione) e riscontri nell’avviso stesso  elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, in quanto suscettibili di apprezzamento valutativo (ad esempio, in materia di ICI/IMU, relativamente alle aree edificabili), può formulare, prima dell’impugnazione dell’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale ed entro lo stesso termine (60 giorni dalla notifica), istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di apprezzamento valutativo, per cui esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Il contribuente deve presentare una richiesta distinta per ogni singolo atto di accertamento notificato.

L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

La presentazione dell’istanza, se riferita ad accertamenti sostanziali e che incidano sulla determinazione del tributo, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Modalità di presentazione