Assegno di maternità

La domanda per la concessione dell'Assegno di maternità per ogni figlio nato va richiesta dalla madre entro 6 mesi dal parto.

 

Requisiti

  • Essere una madre italiana, comunitaria o extracomunitaria (in possesso del permesso di soggiorno  CE per i soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea). Il cittadino extracomunicario in possesso dello status di rifugiato politico è equiparato al cittadino italiano e non ha bisogno del permesso CE;
  • Non beneficiare di trattamenti economici per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) superiori all'importo dell'assegno, che può arrivare fino a 1.917,30 €
  • Per fare domanda non bisogna aver percepito altre misure di sostegno o benefici economici superiori all'importo massimo dell'assegno
  • Il nucleo familiare di appartenenza deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori alla soglia del nuovo ISEE pari a € 19.185 (per le nascite avvenute nel 2023);
  • Il figlio deve essere  residente nel territorio dello Stato Italiano.

 

L'Assegno di maternità viene concesso anche per ogni minore in adozione senza affidamento e in  affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento o la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali. La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato Italiano al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

 

Casi particolari

L'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre nei seguenti casi:

  • Madre minorenne e padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minorenne, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà oppure da altro legale rappresentante;
  • Decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo). La domanda può essere presentata dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • Affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre. In questo caso la domanda può essere presentata dal padre semprechè il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • Separazione legale tra i coniugi. La domanda può essere fatta dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • Minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori. La domanda può essere presentata dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

 

Come presentare la domanda

Per richiedere l'Assegno di maternità occorre compilare il modulo di richiesta (in allegato) e consegnarlo presso l'URP o lo Sportello Sociale

L'Assegno è concesso con provvedimento del Comune di residenza. Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS in una unica soluzione, entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Comune in base alle modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Allegato: 

Note: 

URP

Lunedì dalle 12:00 alle 18:00
Martedì dalle 8:30 alle 13:00
Mercoledì dalle 8:30 alle 13:00
Giovedì dalle 8:30 alle 13:00
Venerdì dalle 8:30 alle 13:00
Sabato dalle 8:30 alle 12:00

IndirizzoVia della Repubblica, 10
CAP40064
Telefono051791377
E-mailurp@comune.ozzano.bo.it
PECcomune.ozzano@cert.provincia.bo.it

 

Sportello Sociale (riceve solo su appuntamento)

Lo Sportello Sociale è contattabile telefonicamente tutti i giorni, nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: 9-12

Martedì e Giovedì anche dalle15 alle 17 
 

Indirizzo: Via Repubblica, 10 
Telefono: 051 791385 
Mail: sportellosociale@comune.ozzano.bo.it