Permessi fuochi d'artificio

Il SUAP dell'Unione Valli Savena Idice predispone gli atti autorizzativi per il rilascio della licenza di accensione e sparo dei fuochi artificiali, che verranno sottoscritti dal Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza.

 

A chi può essere rilasciata

  • Un pirotecnico. Ovvero l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Egli dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza [ex art. 47 T.U.L.P.S.] alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione [ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.]. È esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto [ex art. 55 T.U.L.P.S.] per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
  • Un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica [ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.], nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);
  • Chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.

 

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. può essere affiancato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

 

 

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata con marca da bollo almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dello spettacolo, tramite il portale SUAPBo (link in descrizione). Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Autorizzazione al trasporto dei fuochi, rilasciata dal Prefetto;
  • Copia della licenza rilasciata dal Prefetto;
  • Autocertificazione riguardante il posizionamento degli artifici, l'orientamento delle rampe di lancio, prevenzione incendi, tipo di esplosivo utilizzato, modalità di sparo;
  • Dichiarazione del perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione;
  • Affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dei fuochi artificiali;
  • Fornitura di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose;
  • Il possesso delle necessarie autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello sparo.

 

È necessario inoltre aver preso visione del contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno in allegato: CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A.MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Allegato: 

Note: 

SUAP 

 

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Per gli altri giorni si riceve solo su appuntamento previo telefonata.

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