Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

L'autorizzazione all’affido personale delle ceneri è data nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.

Il parente del defunto individuato in vita da egli stesso per l'affidamento delle proprie ceneri deve essere presentata un’istanza (in allegato) insieme all’espressa volontà del defunto stesso o copia conforme. Tale volontà può essere espressa sia nella forma testamentaria sia in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo [Artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile] e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:

  • I dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi dell’art. 3 della L. 130/2001 e dall’art. 11 della L.R. 19/2004), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
  • La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
  • Il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento;
  • La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
  • La conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna nel cinerario comune o in apposito tumulo/ossario del cimitero ove si intende trasferire l’urna, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
  • L’assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
  • L’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale dell’eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni.

 

Requisiti e documentazione

Requisiti:

  • Essere coniuge o parente prossimo;
  • Essere a conoscenza della volontà all'affido espressa in vita dal defunto.

 

Documentazione:

All'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve emergere da:

  • Disposizione testamentaria;
  • Dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’Art. 620 del C.C.);
  • Dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di una delle associazioni previste dall’Art 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto;
  • Dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'Art. 74 e seguenti del C.C. nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli Art. 21 e 38 del DPR. 445/2000.  

 

In caso di richiesta di dispersione di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all’istanza devono essere allegati l’estratto dell’atto di morte e copia del verbale di cremazione.

Documentazione soggetta a imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

 

Presentazione della domanda

La domanda per l'affido delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia, deve essere presentata direttamente presso l’ufficio dei Servizi Demografici nelle giornate di apertura al pubblico, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Stato Civile, dalla persona avente titolo ad ottenere l’autorizzazione (persona indicata dal defunto).
L’autorizzazione all’affido viene rilasciata entro 30 giorni dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Note: 

La procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento ed alla conservazione delle ceneri è regolamentata dalla D.G.C. 166/2004